Reg UE 2020/1245 per la plastica a contatto con i prodotti alimentari

1200x800_articolo-2020-1245

 

Il 3 Settembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento UE 2020/1245, che introduce modifiche sostanziali al Regolamento UE 2011/10 inerenti norme specifiche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
Il provvedimento specifica che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento UE 2011/10 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare ad essere commercializzati fino al 23 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle scorte.

Le modifiche riguardano gli allegati I, II, IV e V del precedente Regolamento del 2011 stabilendo un elenco delle sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e – nell’allegato II – si introducono ulteriori restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica:

  • aggiunta di nuovi metalli alla lista dell’Allegato II:
Arsenico, Cadmio, Cromo, Piombo, Mercurio e Antimonio e quattro lantanidi (Lantanio, Europio, Gadolinio e Terbio); la somma di questi lantanidi non deve superare il limite di migrazione specifica (LMS) di 0,05 mg/Kg come somma;
  • per le ammine aromatiche primarie riportate nell’allegato XVII, appendice 8, voce 43 del Regolamento (CE) n. 2006/1907 il limite di rilevamento è stato abbassato a 0,002 mg/kg;
  • per le ammine aromatiche primarie non listate, la somma come migrazione specifica non dovrà superare 0,01 mg/kg;
  • nuova condizione di prova per le migrazioni globali (OM0) per contatti con il prodotto alimentare a basse temperature, a temperatura ambiente e per breve durata (≤ 30 minuti);
  • nuovo approccio per la valutazione della conformità per gli oggetti destinati all’uso ripetuto (la migrazione specifica nella seconda prova non deve superare il livello osservato nella prima prova e la migrazione specifica nella terza prova non deve superare il livello osservato nella seconda, come già stabilito per la migrazione globale);
  • nuove disposizioni per effettuare prove di migrazione su apparecchiature e macchinari alimentari nel loro complesso.

Tierre Group ha già implementato i processi e le procedure per svolgere tutte le nuove analisi introdotte dal Reg. UE 2020/1245 non solo per essere sempre conformi alle disposizioni vigenti, ma anche per perseguire la propria politica ambientale e soddisfare tutte le parti interessate – clienti e consumatori – assicurando prodotti conformi e dalle più elevate prestazioni in materia di sicurezza alimentare.